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IVA : Imposta sul Valore Aggiunto

L’iva è la principale imposta indiretta sugli scambi dei sistemi tributari comunitari.
Fu adottata con il trattato CEE del 1957 perché appariva, per le sue caratteristiche, la più adatta a realizzare il mercato comune, prima, e il mercato unico poi in quanto :

  • non turba il mercato e la libera concorrenza tra le imprese in ambito comunitario
  • non porta le imprese a concentrazioni suggerite più che da motivazioni economiche, da motivazioni fiscali

PRESUPPOSTI IVA
L’articolo 1 ci parla degli elementi fondamentali dell’Iva, mentre gli articoli successivi ci definiscono meglio i vari tipi di presupposti, i quali sono :

  • presupposto oggettivo : sono operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi a titolo oneroso (Articolo 2 e 3)
  • presupposto soggettivo : sono operazioni poste in essere da un’impresa ed enti assimilati o da un libero professionista e soggetti assimilati (Articolo 4 e 5)
  • presupposto territoriale : le operazioni di cessione di beni o di prestazioni di servizi devono essere svolte in Italia (Articolo 7)

 

ELEMENTI DEL RAPPORTO GIURIDICO D’IMPOSTA

  • soggetto attivo : lo stato o altro ente pubblico
  • soggetto passivo : imprese, liberi professionisti, soggetti assimilati ai precedenti ma può anche essere anche il sostituto d’imposta e, in questo caso dobbiamo distinguere :
    1. contribuente di fatto : è il consumatore finale sul quale, a mezzo di rivalsa, l’imposta viene trasferita
    2. contribuente di diritto : è chi esercita professionalmente un’attività di impresa agricola, commerciale o di lavoro autonomo
  • oggetto : scambio di beni o di servizi e dove la ricchezza colpita è il valore aggiunto dal produttore
  • base imponibile :l’articolo 14 elenca i corrispettivi che costituiscono la base imponibile mentre l’Articolo 15 quei corrispettivi che ne rimangono
  • aliquote :l’Articolo 16 ci elenca tre aliquote Iva :
    - una normale del 20%
    - due agevolate del 4% e 10%

 

LE OPERAZIONI DI SCAMBIO RISPETTO ALL’IVA

Le operazioni Iva possono essere :

  1. operazioni Iva :
    - operazioni imponibili
    - operazioni non imponibili
    - operazioni esenti
  2. operazioni fuori ambito Iva
  3. operazioni escluse dall’Iva

 

ADEMPIMENTI DEL TRIBUTO
L’articolo 35 obbliga :

  • alla denunzia di inizio attività
  • alla denunzia di variazione e di fine attività
  • all’acquisizione del numero di partita Iva

Altri adempimenti sono :

  • la documentazione mensile delle operazioni effettuate
  • la tenuta dei libri contabili
  • le attività di liquidazione e versamento mensile dell’imposta dovuta imposta dall’articolo 27
  • la comunicazione annuale dei dati e la dichiarazione annuale
  • l’emissione delle fattura : obbligo di fatturazione imposto dall’articolo 21 Ogni contribuente deve tenere :
    1. registro delle fatture emesse (l’articolo 23)

    2. registro delle fatture di acquisti (l’articolo 25)

 

CONTABILITA’ IVA
I tipi di contabilità sono :

  • contabilità ordinaria : è per chi ha un volume d’affari maggiore di 309.874,14 € per i prestatori di servizi e invece maggiore di 516.456,90 € per tutti gli altri soggetti
  • contabilità semplificata : è per chi ha un volume d’affari annuo inferiore agli importi citati precedentemente

Il regime è il modo in cui il soggetto passivo è chiamato a liquidare l’imposta da versare all’erario.
Ve ne sono di due tipi :

  • regime ordinario : dove si procede al calcolo della differenza tra Iva a debito e Iva a credito
  • regimi speciali : dove, di norma, si calcola l’Iva a debito attraverso un sistema forfettario

 

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Le operazioni intracomunitarie non cono più considerate importazioni o esportazioni, ma il regime transitorio utilizza, di norma, l’applicazione dell’imposta nel paese di destinazione e non in quello di origine, come sarà non appena questo regime sparirà.

 

CARATTERI DELL’IVA
Vediamo le caratteristiche dell’Iva :
• neutrale
• istantanea
• plurifase
• proporzionale
• gravante sul consumatore finale
• indiretta
• generale
• speciale
• reale
• trasparente
• territoriale
• erariale
• sul valore aggiunto
• detrazione imposta da imposta
• genera un debito o un credito verso il fisco
• alternativa e non cumulativa rispetto all’imposta di registro

 

ESIGIBILITA’ DELL’IVA
L’articolo 6 ci dice che diventa esigibile nel momento in cui l’operazione viene compiuta. Tale momento è detto momento in positivo ed è diverso a seconda se stiamo parlando di :

  • le cessione di beni mobili
  • le cessioni di beni immobili
  • le prestazioni

 

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
L’articolo 17 dice che il versamento dell’imposta all’erario, da parte del soggetto passivo, avviene alle scadenze stabilite, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione dell’Iva sugli acquisti (eccedenza a debito)

Nel caso in cui all’operatore Iva risulta un’eccedenza a credito, cioè l’Iva pagata sugli acquisti è maggiore dell’Iva applicata sulle vendite, l’operatore non è debitore, ma creditore nei confronti dello stato e ha diritto alla compensazione, al riporto o al rimborso dell’eccedenza.

 

CONTRIBUENTI MINORI
Gli articoli 32 e 33 prevedono semplificazioni per i contribuenti minori
Tali soggetti possono godere di agevolazioni e optare per una contabilità semplificata :

  • il contribuente ha la facoltà di optare per un regime di liquidazione e versamento trimestrale invece che mensile
  • relativamente alla documentazione, le operazioni effettuate possono essere documentate mediante un bollettario madre e figlia, nel quale la parte “figlia”

 

COMMERCIANTI AL MINUTO
Non sono obbligati ad emettere fattura, a meno che il cliente non la richieda nel momento in cui l’operazione viene effettuata

Le operazioni che non sono soggette e fatturazione vanno tuttavia documentate mediante altri strumenti previsti dalle legge : la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale.
I dettaglianti assolvono l’obbligo della registrazione mediante la tenuta di un registro dei corrispettivi (articolo 24)


SCORPORO DELL’IVA
Poiché i corrispettivi vengono registrati “Iva esclusa”, ai fini delle liquidazioni mensili occorre effettuare lo scorporo dell’imposta compresa nell’incasso lordo.
A tal fine possono essere applicate all’ammontare lordo dei corrispettivi le percentuali di scorporo stabilite dalla legge in correlazione alle varie aliquote.

 

 

 ARTICOLI

ART. 1 – OPERAZIONI IMPONIBILI
1° comma
L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

ART. 2 – CESSIONI DI BENI
1° comma
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
2° comma
Costituiscono inoltre cessioni di beni :

  • le vendite con riserva di proprietà
  • le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti
  • i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione
  • le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a euro 25 e di quelli per i quali non sia sta operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis
  • la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte professionale o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non p stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19
  • le assegnazioni ai soci a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica

3° comma
Non sono considerate cessioni di beni :

  • le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro
  • le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda
  • le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell’art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10
  • le cessioni di campiono gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
  • i passaggi di beni in dipendenza di fusione, scissioni, o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti
  • le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari
  • le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni

ART. 3 – PRESTAZIONI DI SERVIZI
1° comma
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
2° comma
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo :

  • le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili
  • le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relativi a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diretti o beni similari ai precedenti
  • i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente
  • le somministrazioni di alimenti e bevande
  • le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto

4° comma
Non sono considerate prestazioni di servizi :

  • le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) 6) dell’art, 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale
  • i prestiti obbligazionari
  • le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2
  • i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art. 2
  • le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi
  • le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari
    le prestazioni dei commissari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo

ART. 4 – ESERCIZIO DI IMPRESA
1° comma
Per esercizio di impresa si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi se non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile.

ART. 5 – ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
1° comma
Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituita tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività estesse.

ART. 6 – EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
1° comma
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
3° comma
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

ART. 7 – TERRITORIALITA’ DELL’IMPOSTA
1° comma
Si considerano effettuare nel territorio dello Stato :

  • cessioni di beni che hanno per oggetto beni esistenti nel territorio nazionale
  • le prestazioni di servizi rese da soggetti domiciliati nel territorio stesso

ART. 14 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Ai fini della determinazione della base imponibile si considerano i corrispettivi dovuti al fornitore dei beni o al prestatore dei servizi sostenuti secondo le condizioni contrattuali compresi gli oneri e le spese accessorie riguardanti l’esecuzione del contratto quando non siano documentate.


ART. 15 – ESCLUSIONI DAL COMPUTO DELLA BASE IMPONIBILE

1° comma
Non concorrono a formare la base imponibile :

  • le somme dovute a titolo di interesse morati o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente
  • il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata
  • le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate
  • l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa
  • le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto

2° comma
Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.

ART. 16 – ALIQUOTE DELL’IMPOSTA
1° comma
L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del venti per cento della base imponibile dell’operazione.
2° comma
L’aliquota è ridotta al dieci per cento sui beni e servizi di largo consumo e al quattro per cento sui beni e servizi di prima necessità.

ART. 17 – SOGGETTI PASSIVI
1° comma
L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabili.

ART. 20 – VOLUME D’AFFARI
1° comma
Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’art. 2425, n. 3) de codice civile, nonché i passaggi di cui all’ultimo comma dell’art. 36 del presente decreto.

ART. 21 – FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
1° comma
Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte.
2° comma
La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni :

  • ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all’emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di impresa, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formati oggetto dell’operazione
  • corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, n. 2)
  • valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
  • aliquota e ammontare dell’imposta, con arrotondamento al centesimo delle frazioni inferiori.

ART. 23 – REGISTRAZIONE DELLE FATTURE
1° comma
Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione in apposito registro. Le fatture in cui al quarto comma, seconda parte, dell’art. 21 devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

ART. 24 – REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI
1° comma
I commercianti al minuto i quali non emettono fattura (se non dietro richiesta) o emettono documenti fiscali diversi dalla fattura (se questa non è richiesta dal cliente), quali scontrini fiscali o ricevute fiscali, possono istituire, in luogo del registro delle fatture, un apposito registro, detto registro dei corrispettivi, sul quale annotare le operazioni effettuate in un unico importo giornaliero, dettagliato talvolta in alcune ripartizioni. La registrazione dei corrispettivi va effettuate entro il primo giorno non festivo successivo all’effettuazione della cessione di beni o all’incasso dei corrispettivi per le prestazioni di servizi.

ART. 25 – REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI
1° comma
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

ART. 27 – LIQUIDAZIONI E VERSAMENTI MENSILI
1° comma
La liquidazione e il versamento devono essere effettuati a scadenze mensili. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

ART. 32 – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CONCERNENTE LE SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRIBUENTI MINORI RELATIVE ALLA FATTURAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE
1° comma
I contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a trecentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario madre e figlia, e hanno la facoltà di optare per un regime di liquidazione e versamento trimestrale invece che mensile, ma le somme saranno maggiorate di un interesse dell’un per cento sull’IVA a debito.

ART. 35 – DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE CONCERNENTE LE DICHIARAZIONI DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITA’
1° comma
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2° comma
Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare :

  • perle persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza
  • per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione
  • il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti dal presente decreto e da altre disposizioni
  • per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider
  • ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente

3° comma
In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività, è d’obbligo una denuncia entro trenta giorni dalla variazione o dalla cessazione.



 

 

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