IVA
: Imposta sul Valore Aggiunto
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L’iva
è la principale imposta indiretta sugli scambi dei
sistemi tributari comunitari.
Fu adottata con il trattato CEE del 1957 perché appariva,
per le sue caratteristiche, la più adatta a realizzare
il mercato comune, prima, e il mercato unico poi in quanto
:
- non
turba il mercato e la libera concorrenza tra le imprese
in ambito comunitario
- non
porta le imprese a concentrazioni suggerite più che
da motivazioni economiche, da motivazioni fiscali
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PRESUPPOSTI
IVA
L’articolo 1 ci parla degli elementi
fondamentali dell’Iva, mentre gli articoli successivi ci definiscono
meglio i vari tipi di presupposti, i quali sono :
- presupposto
oggettivo : sono operazioni di cessione di beni e prestazioni
di servizi a titolo oneroso (Articolo 2
e 3)
- presupposto
soggettivo : sono operazioni poste in essere da un’impresa
ed enti assimilati o da un libero professionista e soggetti assimilati
(Articolo 4 e 5)
- presupposto
territoriale : le operazioni di cessione di beni o di
prestazioni di servizi devono essere svolte in Italia (Articolo
7)
ELEMENTI
DEL RAPPORTO GIURIDICO D’IMPOSTA
- soggetto
attivo : lo stato o altro ente pubblico
- soggetto
passivo : imprese, liberi professionisti, soggetti assimilati
ai precedenti ma può anche essere anche il sostituto d’imposta
e, in questo caso dobbiamo distinguere :
- contribuente
di fatto : è il consumatore finale sul quale, a mezzo
di rivalsa, l’imposta viene trasferita
- contribuente
di diritto : è chi esercita professionalmente un’attività
di impresa agricola, commerciale o di lavoro autonomo
- oggetto
: scambio di beni o di servizi e dove la ricchezza colpita
è il valore aggiunto dal produttore
- base
imponibile :l’articolo
14 elenca i corrispettivi che costituiscono la base imponibile
mentre l’Articolo 15 quei corrispettivi
che ne rimangono
- aliquote
:l’Articolo 16 ci elenca tre
aliquote Iva :
- una normale del 20%
- due agevolate del 4% e 10%
LE
OPERAZIONI DI SCAMBIO RISPETTO ALL’IVA
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Le operazioni
Iva possono essere :
- operazioni
Iva :
-
operazioni imponibili
- operazioni non imponibili
- operazioni esenti
- operazioni
fuori ambito Iva
- operazioni
escluse dall’Iva
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ADEMPIMENTI
DEL TRIBUTO
L’articolo 35 obbliga :
- alla denunzia
di inizio attività
- alla denunzia
di variazione e di fine attività
- all’acquisizione
del numero di partita Iva
Altri adempimenti
sono :
- la documentazione
mensile delle operazioni effettuate
- la tenuta
dei libri contabili
- le attività
di liquidazione e versamento mensile dell’imposta dovuta
imposta dall’articolo 27
- la comunicazione
annuale dei dati e la dichiarazione annuale
- l’emissione
delle fattura : obbligo di fatturazione imposto dall’articolo
21 Ogni contribuente deve tenere :
1. registro delle fatture emesse (l’articolo
23)
2.
registro delle fatture di acquisti (l’articolo
25)
CONTABILITA’
IVA
I tipi di contabilità sono :
- contabilità
ordinaria : è per chi ha un volume d’affari
maggiore di 309.874,14 € per i prestatori di servizi e invece
maggiore di 516.456,90 € per tutti gli altri soggetti
- contabilità
semplificata : è per chi ha un volume d’affari
annuo inferiore agli importi citati precedentemente
Il regime è
il modo in cui il soggetto passivo è chiamato a liquidare
l’imposta da versare all’erario.
Ve ne sono di due tipi :
- regime
ordinario : dove si procede al calcolo della differenza
tra Iva a debito e Iva a credito
- regimi
speciali : dove, di norma, si calcola l’Iva a debito
attraverso un sistema forfettario
OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
Le operazioni intracomunitarie non cono più considerate importazioni
o esportazioni, ma il regime transitorio utilizza, di norma, l’applicazione
dell’imposta nel paese di destinazione e non in quello di
origine, come sarà non appena questo regime sparirà.
CARATTERI
DELL’IVA
Vediamo le caratteristiche dell’Iva :
• neutrale
• istantanea
• plurifase
• proporzionale
• gravante sul consumatore finale
• indiretta
• generale
• speciale
• reale
• trasparente
• territoriale
• erariale
• sul valore aggiunto
• detrazione imposta da imposta
• genera un debito o un credito verso il fisco
• alternativa e non cumulativa rispetto all’imposta
di registro
ESIGIBILITA’
DELL’IVA
L’articolo 6 ci dice che diventa
esigibile nel momento in cui l’operazione viene compiuta.
Tale momento è detto momento in positivo ed è diverso
a seconda se stiamo parlando di :
- le cessione
di beni mobili
- le cessioni
di beni immobili
- le prestazioni
VERSAMENTO
DELL’IMPOSTA
L’articolo 17 dice che il versamento
dell’imposta all’erario, da parte del soggetto passivo,
avviene alle scadenze stabilite, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione dell’Iva sugli acquisti
(eccedenza a debito)
Nel caso in
cui all’operatore Iva risulta un’eccedenza a credito,
cioè l’Iva pagata sugli acquisti è maggiore
dell’Iva applicata sulle vendite, l’operatore non è
debitore, ma creditore nei confronti dello stato e ha diritto alla
compensazione, al riporto o al rimborso dell’eccedenza.
CONTRIBUENTI
MINORI
Gli articoli 32 e
33 prevedono semplificazioni per i contribuenti minori
Tali soggetti possono godere di agevolazioni e optare per una contabilità
semplificata :
- il contribuente
ha la facoltà di optare per un regime di liquidazione e
versamento trimestrale invece che mensile
- relativamente
alla documentazione, le operazioni effettuate possono essere documentate
mediante un bollettario madre e figlia, nel quale la parte “figlia”
COMMERCIANTI
AL MINUTO
Non sono obbligati ad emettere fattura, a meno che il cliente non
la richieda nel momento in cui l’operazione viene effettuata
Le operazioni
che non sono soggette e fatturazione vanno tuttavia documentate
mediante altri strumenti previsti dalle legge : la ricevuta fiscale
e lo scontrino fiscale.
I dettaglianti assolvono l’obbligo della registrazione mediante
la tenuta di un registro dei corrispettivi (articolo
24)
SCORPORO
DELL’IVA
Poiché i corrispettivi vengono registrati “Iva esclusa”,
ai fini delle liquidazioni mensili occorre effettuare lo scorporo
dell’imposta compresa nell’incasso lordo.
A tal fine possono essere applicate all’ammontare lordo dei
corrispettivi le percentuali di scorporo stabilite dalla legge in
correlazione alle varie aliquote.
 ARTICOLI
ART.
1 – OPERAZIONI IMPONIBILI
1° comma
L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di
arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
ART.
2 – CESSIONI DI BENI
1° comma
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano
trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento
di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
2°
comma
Costituiscono inoltre cessioni di beni :
- le vendite
con riserva di proprietà
- le locazioni
con clausola di trasferimento della proprietà vincolante
per ambedue le parti
- i passaggi
dal committente al commissionario o dal commissionario al committente
di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione
- le cessioni
gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il
cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa
se di costo unitario non superiore a euro 25 e di quelli per i
quali non sia sta operata, all’atto dell’acquisto
o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a
norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione
di cui all’articolo 36-bis
- la destinazione
di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore
o di coloro i quali esercitano un’arte professionale o ad
altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio
dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione
dell’attività, con esclusione di quei beni per i
quali non p stata operata, all’atto dell’acquisto,
la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19
- le assegnazioni
ai soci a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto
nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da
altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni
o altre organizzazioni senza personalità giuridica
3°
comma
Non sono considerate cessioni di beni :
- le cessioni
che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro
- le cessioni
e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi
e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto
aziende o rami di azienda
- le cessioni
che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione
edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce
utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate
nell’art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n.
10
- le cessioni
di campiono gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
- i passaggi
di beni in dipendenza di fusione, scissioni, o trasformazioni
di società e di analoghe operazioni poste in essere da
altri enti
- le cessioni
di valori bollati e postali, marche assicurative e similari
- le cessioni
di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni
a premio di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni
ed integrazioni
ART.
3 – PRESTAZIONI DI SERVIZI
1° comma
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni
di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
2° comma
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso
corrispettivo :
- le concessioni
di beni in locazione, affitto, noleggio e simili
- le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore,
quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi,
formule e simili e quelle relativi a marchi e insegne, nonché
le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diretti
o beni similari ai precedenti
- i prestiti
di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le
operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo
di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono
considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti
di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati
in conto corrente
- le somministrazioni
di alimenti e bevande
- le cessioni
di contratti di ogni tipo e oggetto
4°
comma
Non sono considerate prestazioni di servizi :
- le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore
effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle
relative alle opere di cui ai nn. 5) 6) dell’art, 2 della
L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate
da imprese a fini di pubblicità commerciale
- i prestiti
obbligazionari
- le cessioni
dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma
dell’art. 2
- i conferimenti
e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art.
2
- le prestazioni
di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore,
tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni
relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere,
comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi
- le prestazioni
di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari
le prestazioni dei commissari relative ai passaggi di cui al n.
3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei mandatari
di cui al terzo comma del presente articolo
ART. 4 – ESERCIZIO DI IMPRESA
1° comma
Per esercizio di impresa si intende l’esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali
o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche
se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio
di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette
alla prestazione di servizi se non rientrano nell’articolo
2195 del codice civile.
ART.
5 – ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
1° comma
Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio
abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività
di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di
società semplici o di associazioni senza personalità
giuridica costituita tra persone fisiche per l’esercizio in
forma associata delle attività estesse.
ART.
6 – EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
1° comma
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna
o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui
effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne
quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque,
se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna
o spedizione.
3° comma
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto
del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo
3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento
in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo,
nel mese successivo a quello in cui sono rese.
ART.
7 – TERRITORIALITA’ DELL’IMPOSTA
1° comma
Si considerano effettuare nel territorio dello Stato :
- cessioni
di beni che hanno per oggetto beni esistenti nel territorio nazionale
- le prestazioni
di servizi rese da soggetti domiciliati nel territorio stesso
ART.
14 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Ai fini della determinazione della base imponibile si considerano
i corrispettivi dovuti al fornitore dei beni o al prestatore dei
servizi sostenuti secondo le condizioni contrattuali compresi gli
oneri e le spese accessorie riguardanti l’esecuzione del contratto
quando non siano documentate.
ART. 15 – ESCLUSIONI DAL COMPUTO DELLA BASE IMPONIBILE
1° comma
Non concorrono a formare la base imponibile :
- le somme
dovute a titolo di interesse morati o di penalità per ritardi
o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi
del cessionario o del committente
- il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in
conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne
quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più
elevata
- le somme
dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome
e per conto della controparte, purché regolarmente documentate
- l’importo
degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente
pattuito il rimborso alla resa
- le somme
dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto
2°
comma
Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile,
delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità
per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.
ART.
16 – ALIQUOTE DELL’IMPOSTA
1° comma
L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura
del venti per cento della base imponibile dell’operazione.
2° comma
L’aliquota è ridotta al dieci per cento sui beni e
servizi di largo consumo e al quattro per cento sui beni e servizi
di prima necessità.
ART.
17 – SOGGETTI PASSIVI
1° comma
L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate
e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi
e nei termini stabili.
ART.
20 – VOLUME D’AFFARI
1° comma
Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare
complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti
effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento
a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle
variazioni di cui all’art. 26. Non concorrono a formare il
volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi
quelli indicati nell’art. 2425, n. 3) de codice civile, nonché
i passaggi di cui all’ultimo comma dell’art. 36 del
presente decreto.
ART.
21 – FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
1° comma
Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura,
anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura
si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione
all’altra parte.
2° comma
La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e
deve contenere le seguenti indicazioni :
- ditta, denominazione
o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui
è effettuata l’operazione, nonché ubicazione
della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente
all’emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di
impresa, società o enti devono essere indicati, in luogo
della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome
- natura, qualità
e quantità dei beni e dei servizi formati oggetto dell’operazione
- corrispettivi
e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile,
compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono di cui all’art. 15, n. 2)
- valore normale
degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
- aliquota
e ammontare dell’imposta, con arrotondamento al centesimo
delle frazioni inferiori.
ART.
23 – REGISTRAZIONE DELLE FATTURE
1° comma
Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse,
nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla
data della loro emissione in apposito registro. Le fatture in cui
al quarto comma, seconda parte, dell’art. 21 devono essere
registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese
di consegna o spedizione dei beni.
ART.
24 – REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI
1° comma
I commercianti al minuto i quali non emettono fattura (se non dietro
richiesta) o emettono documenti fiscali diversi dalla fattura (se
questa non è richiesta dal cliente), quali scontrini fiscali
o ricevute fiscali, possono istituire, in luogo del registro delle
fatture, un apposito registro, detto registro dei corrispettivi,
sul quale annotare le operazioni effettuate in un unico importo
giornaliero, dettagliato talvolta in alcune ripartizioni. La registrazione
dei corrispettivi va effettuate entro il primo giorno non festivo
successivo all’effettuazione della cessione di beni o all’incasso
dei corrispettivi per le prestazioni di servizi.
ART.
25 – REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI
1° comma
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e
le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o
importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione,
comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell’articolo
17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione
periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è
esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
ART.
27 – LIQUIDAZIONI E VERSAMENTI MENSILI
1° comma
La liquidazione e il versamento devono essere effettuati a scadenze
mensili. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente,
il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.
ART.
32 – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CONCERNENTE LE SEMPLIFICAZIONI
PER I CONTRIBUENTI MINORI RELATIVE ALLA FATTURAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE
1° comma
I contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato
un volume d’affari non superiore a trecentomila euro per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti
arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi
per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi
di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante
la tenuta di un bollettario madre e figlia, e hanno la facoltà
di optare per un regime di liquidazione e versamento trimestrale
invece che mensile, ma le somme saranno maggiorate di un interesse
dell’un per cento sull’IVA a debito.
ART.
35 – DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE CONCERNENTE LE DICHIARAZIONI
DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITA’
1° comma
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa,
arte o professione dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione,
devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale
dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la
dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli
conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero
di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi
di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni,
nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento
ove richiesto.
2° comma
Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare :
- perle persone
fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita,
il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale
ditta
- per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione,
la ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella
amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato
il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza
- per i soggetti
residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile
organizzazione
- il tipo e
l’oggetto dell’attività e il luogo in cui viene
esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti,
succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in
cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture
e i documenti dal presente decreto e da altre disposizioni
- per i soggetti
che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo
del sito web ed i dati identificativi dell’internet service
provider
- ogni altro
elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia
delle entrate è in grado di acquisire autonomamente
3°
comma
In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2
o di cessazione dell’attività, è d’obbligo
una denuncia entro trenta giorni dalla variazione o dalla cessazione. |